Norme e Sicurezza

Grazie ad interventi di manutenzione, corsi di aggiornamento e sopralluoghi, riusciamo ridurre al minimo i rischi connessi all´uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, evitando così il rischio di sanzioni a carico del datore di lavoro e garantendo un ambiente di lavoro efficiente e sicuro per gli operatori. 

E tu, sei sicuro di essere a norma?

Le normative sono in continuo aggiornamento per questo è importante essere sempre aggiornati sulle regole e le norme da rispettare. Noi di Eurocarrelli ci proponiamo come fornitore di fiducia a cui rivolgersi per  aiutare a rispettare tutte le norme vigenti inerenti la prevenzione e la sicurezza sul lavoro.

Le normative vigenti

TESTO UNICO PER LA SICUREZZA 81/2008 e s.m.i.

D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81
Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il decreto legge 81/2008, definito comunemente ”Testo Unico della Sicurezza”, e successive modifiche D.L. del 3 agosto 2009 N° 106 (disposizioni integrative e correttive del D.L. che sostituisce e ingloba tutti i precedenti decreti in materia). Vi sono alcune parti del decreto che in particolare concernono l´uso di attrezzature quali i carrelli elevatori:

ALLEGATO VI  –  DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 
3. DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO CHE SERVONO A SOLLEVARE CARICHI
3.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
3.1.1 I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni d’impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.
3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposti a CONTROLLI TRIMESTRALI 

ARTICOLO 71 – Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all´articolo precedente,idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All´atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; 
b) i rischi presenti nell´ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall´impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature gia´ in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all´uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell´allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche´:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformita´ alle istruzioni d´uso;

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all´articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d´uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento
regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all´articolo 18, comma 1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l´aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso e´ previsto.

Tra le novità introdotte dal decreto, l’articolo 72 sancisce alcuni obblighi rivolti ai noleggiatori ed ai concedenti in uso di attrezzature di lavoro senza conducente, tra le quali rientrano a pieno titolo i carrelli elevatori concessi in locazione. Al punto due del suddetto articolo viene indicato in particolare che il cliente ha l’obbligo di inviare alla società locatrice l’elenco dei lavoratori incaricati al loro uso e formati conformemente alle disposizioni di legge.

Di seguito il testo dell’art. 72 d.l. n. 81/08:

Art. 72. – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all’articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’ ALLEGATO V.
2.  Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo.

D.Lgs. n°20 24/01/11 Regolamento recante l´individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori

D.Lgs. n°20 24/01/11
Regolamento recante l´individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatoriIl 29 marzo è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.20 del 24 gennaio 2011, G.U. n. 60 del 14 marzo 2011, che stabilisce precise regole riguardanti sostanze assorbenti e neutralizzanti atte al contenimento di sversamenti di soluzioni elettrolitiche provenienti da accumulatori al piombo (tra cui tutte le batterie per carrelli elevatori). In particolare, tenendo conto delle dimensioni degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamenti, definisce la quantità delle sostanze atte ad assorbire e neutralizzare eventuali fuoriuscite accidentali, al fine di contenere e prevenire danni all´ambiente.

Con la presente Vi informiamo che siamo disponibili per la quantificazione e fornitura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, in particolare informiamo che tutti gli impianti destinati alla ricarica di batterie di trazione devono avere a disposizione una quantità di sostanza assorbente e neutralizzante necessaria alla completa neutralizzazione della soluzione acida cosi indicata:

Piccoli impianti (fino a 5 batterie) 50% dell´elettrolito presente nella batteria con maggiore contenuto di acido

Medi impianti (fino a 20 batterie) 100% dell´elettrolito presente nella batteria con maggiore contenuto di acido

Grandi impianti (oltre 20 batterie) 200% dell´elettrolito presente nella batteria con maggiore contenuto di acido

In tutti gli impianti o aree dove sono previste, oltre alla ricarica, operazioni di sostituzione giornaliera di batterie i quantitativi suddetti devono essere raddoppiati. La normativa coinvolge TUTTI gli utilizzatori di batterie al piombo, quali ad esempio utilizzatori di batterie fisse (gruppi di continuità, impianti fotovoltatici, ecc..), utilizzatori di batterie portatili e utilizzatori di batterie a trazione (carrelli elevatori, trasportatori a pianale, ecc..). Le sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida dagli accumulatori al piombo devono essere testate e certificate da enti e/o istituti preposti (es. laboratori universitari, ISPEL, ecc..).

D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l´uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori

D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 359
relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l´uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratoriArt. 7 comma 1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o piu´ lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio: a) installando una cabina per il conducente; b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore; c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo; d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.

D.P.R. 27 aprile 1955, n.547 Articolo 179 - COEFFICIENTI DI SICUREZZA PER FUNI E CATENE

Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali.

D.P.R. 27 aprile 1955, n.547 Articolo 175 - DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE

[1] I mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonchè di illuminazione del campo di manovra.

D.P.R. 27 aprile 1955, n.547 Articolo 173 - FRENO

[1] I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità dell´arresto.

[2] Il presente articolo non si applica ai mezzi azionati a mano per i quali, in relazione alle dimensioni, struttura, portata, velocità e condizioni di uso, la mancanza del freno non costituisca causa di pericolo.

Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. - articolo 20: Obblighi dei lavoratori

  1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
  2. I lavoratori devono in particolare:
    1. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
    2. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
    3. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
    4. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
    5. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
    6. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
    7. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
    8. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
    9. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
  3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Obblighi del Datore di Lavoro - Misure generali di tutela (D.Lgs. 81/08, art. 15) e s.m.i.

  1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
    1. la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
    2. la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
    3. l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
    4. il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
    5. la riduzione dei rischi alla fonte;
    6. la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
    7. la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
    8. l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
    9. la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
    10. il controllo sanitario dei lavoratori;
    11. l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
    12. l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
    13. l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
    14. l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
    15. le istruzioni adeguate ai lavoratori;
    16. la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
    17. la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
    18. la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
    19. le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
    20. l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
    21. la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
  2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.